DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle relative forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle regioni, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso, limitando, a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge. La delega comprende anche il coordinamento con la normativa vigente in materia di istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di Stato e l'accesso alle professioni.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 6, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro per le politiche comunitarie, nonché con il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome

 

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di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono comunque emanati.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge.
      4. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali di disciplina delle professioni intellettuali).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina le modalità generali di accesso alle professioni intellettuali e di esercizio delle medesime, tenuto conto delle specificità delle singole attività professionali, con esclusione di quelle previste dall'articolo 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali, fatti salvi, princìpi e criteri direttivi riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge:

          a) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f), e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;

          b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dello sviluppo economico del Paese;

          c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti ad

 

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una effettiva e informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;

          d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente, ovvero attraverso il ricorso alle associazioni di cui all'articolo 8, favorendo, per gli ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni di cui al medesimo articolo 8;

          e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente;

          f) conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possono esercitare, anche senza vincoli territoriali;

          g) prevedere che l'esercizio dell'attività sia fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;

          h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche

 

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per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate;

          i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;

          l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;

          m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l'individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;

          n) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le associazioni di cui all'articolo 8 di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli

 

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iscritti, previa procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;

          o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l' affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini, collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale).

      1. In attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:

          a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la concentrazione delle esperienze professionali e che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e da svolgere sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto negli articoli 5 e 6; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie

 

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professionali, forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;

          b) mantenere l'esame di Stato per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede a regolamentare

 

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le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinarne l'organizzazione in ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti;

          b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi in organi centrali e periferici, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;

          c) prevedere che gli ordini, albi e collegi disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi; l'attribuzione del potere di designazione di propri rappresentanti; la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale; la redazione dei codici deontologici nazionali; la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture territoriali;

          d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionali permanenti degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia dell'economicità della gestione, sotto la vigilanza del Ministero competente;

 

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          e) disciplinare la composizione degli ordini, albi e collegi nelle articolazioni sia nazionali sia territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o di associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità in modo da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a un anno, in relazione all'applicazione della temporaneità delle cariche e della loro limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;

          f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività ad essi rispettivamente demandate, stabilendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;

          g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di

 

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individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni;

          h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli degli organi periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli organi centrali.

Art. 5.
(Raccordo con la normativa in materia di istruzione universitaria).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa in materia di studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) operare il raccordo tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei titoli di studio medesimi;

          b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni

 

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caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

      2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinte a seconda del titolo di studio posseduto;

          b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

      3. I decreti legislativi di cui al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della giustizia.

Art. 6.
(Raccordo con la normativa in materia di istruzione secondaria superiore).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa in materia di studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche giovanili e le

 

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attività sportive e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore e l'ammissione all'esame di Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli dei titoli di studio medesimi;

          b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.

      2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinte a seconda del titolo di studio posseduto;

          b) determinare l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai corsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

 

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Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di codice deontologico e di potere disciplinare).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico avente le seguenti finalità: garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei princìpi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;

          b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguate rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità e indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti al relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;

          c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i princìpi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;

 

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          d) consentire l'impugnazione davanti agli organi centrali o comunque davanti ad organi giurisdizionali e l'esperibilità del successivo ricorso per cassazione;

          e) prevedere l'esercizio, in via sostitutiva per i casi d'inerzia, dell'azione disciplinare da parte del Ministro competente per la vigilanza, o di un suo delegato, ovvero del pubblico ministero, se non titolare dell'azione disciplinare;

          f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della professione;

          g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata per le società multiprofessionali, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelare dall'esercizio della professione limitata nel tempo.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di associazioni professionali riconosciute).

      1. Nell'attuazione della delega ai sensi dell'articolo 1, il Governo individua gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le professioni intellettuali, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti e di favorire la selezione qualitativa

 

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e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) garantire la libertà di costituire associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;

          b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

          c) prevedere l'iscrizione in apposito registro delle associazioni tra professionisti che sono in possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possono incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportano l'esigenza di tutelare gli utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero della giustizia e l'altra, per le materie di sua esclusiva competenza, dal Ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal Ministero competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli ordini eventualmente interessati;

          d) prevedere, ai fini della registrazione, che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni, che le stesse siano attive su tutto il territorio nazionale e che i relativi statuti e clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione;

 

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l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico;

          e) prevedere che soltanto le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione;

          f) prevedere che i decreti legislativi siano redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini e alle associazioni di professionisti;

          g) prevedere le modalità di tenuta del registro e delle sue sezioni da parte del Ministro della giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti stabiliti dal presente comma a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati ai sensi della lettera e).

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi in materia di società tra professionisti).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, ferma restando la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria

 

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o cooperativa nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscano l'esistenza di un centro di imputazione di interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;

          b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;

          c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi professionali;

          d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

          e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;

          f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato

 

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dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

          g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;

          h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine;

          i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

      2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1, lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi, in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali che regolano i diversi profili di responsabilità, anche disciplinari; prevedere l'iscrizione delle società agli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione del socio o dei soci iscritti al medesimo albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, e in particolare dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
      3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato ai sensi del comma 1, lettera d), nonché in via solidale la società, ovvero, se tale individuazione manca, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società

 

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quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che la sentenza pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa.
      4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali, società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui al comma 1, lettera b), le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o di morte o di esclusione di un socio.